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DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI |
proclamata il 15 Ottobre 1978 presso la sede dellUNESCO a Parigi preambolo Considerato che ogni animale ha i propri diritti; Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare luomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto allesistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; Considerato che genocidi sono perpetrati dalluomo e altri ancora se ne minacciano; Considerato che il rispetto degli animali da parte delluomo è legato al rispetto degli uomini tra loro; Considerato che leducazione deve insegnare fin dallinfanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali; si proclama: Art.1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e
hanno gli stessi diritti all'esistenza. Art.2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto; Art.3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a
maltrattamenti e ad atti crudeli; Art.4 a) Ogni animale che appartiene a una specie
selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo
o acquatico e ha il diritto di riprodursi; Art.5 a) Ogni animale appartenente a una specie che vive
abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e
nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; Art.6 a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli
limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un'alimentazione adeguata e al riposo. Art.8 a) La sperimentazione animale che implica una
sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti
di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di
sperimentazione; Art.9 Nel caso che l'animale sia allevato per
l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per esso
ne risulti ansietà e dolore. Art.10 a) Nessun animale deve essere usato per il
divertimento dell'uomo; Art.11 Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale
senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. Art.12 a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran
numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; Art.13
a) L'animale morto deve essere trattato con
rispetto; Art.14
a) Le associazioni di protezione e di
salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; |
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