DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DEGLI ANIMALI

proclamata il 15 Ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi

 preambolo

 Considerato che ogni animale ha i propri diritti;

Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;

Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

Considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;

Considerato che il rispetto degli animali da parte dell’uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;

Considerato che l’educazione deve insegnare fin dall’infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali;

 si proclama:

 Art.1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Art.2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali odi sfruttarli violando questo diritto;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Art.3

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Art.4

a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Art.5

a) Ogni animale appartenente a una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Art.6

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.


Art.7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un'alimentazione adeguata e al riposo.

Art.8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Art.9

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per esso ne risulti ansietà e dolore.

Art.10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Art.11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Art.12

a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Art.13

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Art.14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come diritti dell'uomo.

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