I GATTI IN CONDOMINIO

Spesso, per motivi inspiegabili, in molti condomini vige il divieto di tenere gatti o cani nel proprio appartamento con il conseguente aumento degli abbandoni.

Purtroppo molti non sanno che la legislazione italiana considera illegittimo ogni divieto al possesso nella propria abitazione di qualsiasi animale da compagnia purchè si rispettino le normali norme di pulizia e di buon vicinato. 

tali diritti sono stati sottolineati da alcune sentenze della Corte di Cassazione sui diritti di proprietà e condomini. Tra di esse la 24/3/1972 n.899:

 

 

-  le norme condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle loro proprietà esclusive, se precostituite dal costruttore o dal vecchio proprietario, devono essere accettate espressamente dai condomini all'atto di acquisto o locazione;

- le norme regolamentari limitanti il possesso di animali domestici hanno valore solo se decise dall'assemblea condominiale all'unanimità, quindi anche l'opposizione di un solo condomino è sufficiente ad evitare un divieto di tenere cani o gatti;

- il divieto sarà vincolante solo se nell'atto di acquisto o di locazione è regolarmente menzionato  e se esso è stato da voi accettato.

In questi casi i condomini possono agire nei vostri confronti solo se il gatto (o il cane) arreca gravi disturbi.
A tal proposito è bene sapere ciò che cita l'articolo n.844 del Codice Civile: "il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti da fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione di luoghi..."
La giurisprudenza ha affermato che l'art. n.844 C.C. pur riferendosi alla proprietà fondiaria, va applicato anche nei rapporti tra condomini definendo che i rumori illeciti sono ritenuti tali per intensità e frequenza ed in ogni caso tali da provocare disturbi o malesseri a persone di normale sopportazione.

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